La Legge Regionale n. 6/2005 s.m.i ha assegnato ai Parchi rilevanti funzioni e competenze in materia di tutela e gestione della fauna ma anche di gestione venatoria nelle Aree Contigue (Preparco).
Nello specifico l’Art. 38 “Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali” stabilisce che:
- Nelle aree contigue dei Parchi regionali l’esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua.
- Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell’articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell’attività faunistico-venatoria nell’area contigua.
- Le misure di disciplina dell’attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell’area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
- Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l’esercizio di detta gestione.
- L’Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell’attività venatoria.
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Per ulteriori informazioni:
Pesca sportiva e raccolta dei funghi – Parco dei Cento Laghi