La carta di identità è il documento che certifica l’identità personale del soggetto che risulta esserne titolare.
Può essere rilasciata valida per l’espatrio o non valida per l’espatrio (in quest’ultimo caso appare sul documento un’apposita dicitura).
La carta d’identità per le persone che non hanno la cittadinanza italiana è sempre rilasciata non valida per l’espatrio.
La richiesta di rilascio va presentata personalmente recandosi all’ufficio anagrafe del Comune di residenza muniti di tre fotografie formato fototessera e con il documento scaduto.
Il rilascio è immediato.
In caso di furto o di smarrimento della carta di identità, occorre presentare all’ufficio anagrafe, la denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri), un altro documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione). Se non si possiede altro documento, l’identificazione avviene mediante due testimoni maggiorenni.
In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuto deterioramento del documento e presentare contestualmente il documento originale deteriorato
La carta d’identità rilasciata ai minori di anni 3 ha una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha una validità di cinque anni.
Al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Le persone con problemi di deambulazione possono richiedere il rilascio o il rinnovo a domicilio. In questo caso occorre che una persona maggiorenne si rechi all’anagrafe con tre foto e il documento scaduto o in scadenza della persona interessata. Un incaricato si recherà al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta di identità e l’apposizione della firma.
Nella carta di identità non è necessaria l’indicazione dello stato civile e della professione salvo non venga espressamente richiesto dall’interessato.
L’art 31 del D.L 112/2008 in vigore dal 25/06/2008 stabilisce che le carte d’identità di nuova emissione hanno validità di 10 anni dalla data del rilascio.
Il nuovo termine di validità di 10 anni si applica anche a tutte le carte d’identità già rilasciate ed in corso di validità alla data del 25/06/2008, con l’apposizione del timbro di proroga.
Per tutti gli altri casi si procede al rilascio di una nuova carta d’identità.
Può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima della scadenza.
Il documento non viene rinnovato in caso di variazione della professione o della residenza o di dati concernenti lo stato civile.