IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i commi 8, 9 e 10 dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplinano l’obbligo dei titolari di diritti reali sugli immobili non iscritti a catasto o oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
RENDE NOTO
con l’art. 2, comma 5-bis del D.Lgs. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il termine per la presentazione della dichiarazione è stato differito a
SABATO 30 APRILE 2011
Se gli interessati non vi provvedono entro tale data, l’Agenzia del Territorio procederà d’ufficio, con oneri a carico degli interessati, determinando una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune.
Sanzione amministrativa da Euro 1.032,00 a Euro 8.264,00 |
Dalla residenza comunale, lì 05 aprile 2011.