Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Il decreto Legislativo 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto “decreto Bersani”), ha introdotto delle novità in ordine all’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, stabilendo che tali autentiche (un tempo esclusivamente notarili), possano essere richieste anche agli uffici comunali, che sono tenuti a rilasciarle gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Il Comune di MONCHIO DELLE CORTI  ha individuato quale ufficio competente ad effettuare tali autentiche l’Ufficio Demografici , collocato al  primo piano dell’edificio Comunale, che a tal fine sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore12,00.

COSA PUO’ FARE IL COMUNE

Presso gli uffici comunali indicati sarà pertanto possibile autenticare la firma in calce agli atti di compravendita o di costituzione di diritti di garanzia già compilati a cura dell’alienante.

La firma dovrà essere apposta in presenza dell’impiegato comunale che provvederà ad autenticarla.

Pertanto, l’alienante dovrà produrre allo sportello comunale in originale il certificato di proprietà del veicolo (modello NP – 1B) già compilato nel riquadro T, accompagnato da una marca da bollo di € 14,62, ed esibire un documento di identità in corso di validità.

ATTENZIONE

  • Qualora il bene rientri nel regime di comunione dei beni con il coniuge, sarà necessaria la presenza e l’autentica di firma di entrambi i coniugi;
  • Se il venditore è un cittadino extracomunitario dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno;
  • Se l’automezzo è di proprietà di una persona giuridica il sottoscrittore dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei
  • Se il soggetto sottoscrittore è diverso dal proprietario del veicolo dovrà produrre idonea procura notarile del proprietario.

COSA IL COMUNE NON PUO’ FARE

Il “decreto Bersani” ha conferito ai Comuni solo il compito di autenticare la firma del venditore in calce al certificato di proprietà, permettendo al cittadino di risparmiare sui costi dell’autentica notarile.

Il Comune però non può in alcun modo certificare che il cittadino interessato a vendere il bene sia l’effettivo proprietario di quel bene, perché il Comune non ha l’accesso ai registri in cui la proprietà è attestata.

Il Comune inoltre non può provvedere alla registrazione successiva del passaggio di proprietà, sempre perché non ha accesso ai relativi registri e perché il decreto 223/2006 non gli ha attribuito il potere di farlo.

Pertanto, per il prosieguo della pratica, il cittadino potrà scegliere dovrà fare da sé e potrà rivolgersi agli uffici ACI, alla Motorizzazione civile,  al PRA, o affidarsi ad un’agenzia autorizzata.

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